Tutela delle persone con disabilità: approvato il nostro ordine del giorno

In Consiglio regionale è stato approvato all’unanimità il nostro ordine del giorno al disegno di legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per il 2023 e ulteriori disposizioni.

Nel corso del dibattito è intervenuto il Capogruppo Andrea Manfrin per presentare il nostro ordine del giorno.

Con questa modifica che mi sembra naturale, si fa in modo di non sradicare la persona con disabilità che raggiunge i 65 anni di età da quello che è il suo ambiente familiare, come deve accadere per qualsiasi altra situazione.
Quindi evitare di sradicare dal proprio ambiente di vita, dai propri usi e abitudini e consuetudini è evidentemente una cosa giusta.

LR 14/2008 però merita una modifica per diversi motivi, che sono stati secondo me esaurientemente esposti dalle associazioni che abbiamo chiamato a esprimere la loro posizione sul tema.

Innanzi tutto la legge è assolutamente datata, ha ben 15 anni che nel mondo della disabilità corrispondono ad un’era geologica. Dalla sua promulgazione ad oggi è cambiato il mondo su tanti aspetti, quindi sono cambiati i riferimenti, è cambiata la terminologia, sono cambiati i modelli di vita, è cambiato tutto, per cui è sicuramente necessario ed urgente intervenire su quella legge nel suo impianto complessivo.

Se è vero e giusto che una persona con disabilità che arriva a 65 anni, ha diritto ad essere tutelato e non portato in un ambiente dove lo squilibrio di competenze, di capacità, rispetto agli altri ospiti, provochi un ulteriore aggravamento delle sue capacità di comunicazione e di vita sociale, bisogna però allargare lo sguardo, non limitandolo alla residenzialità ma aprendo anche al mondo della domiciliarità consentendo che chi ha la libera scelta e la fa di restare in famiglia, veda rispettata questa libera scelta.

Altro capitolo è però quello della discriminazione, perché la modifica che discutiamo oggi esclude tutti i servizi non residenziali per i quali il limite dei 65 anni rimane, incomprensibilmente.
In commissione è stato evocato il rischio dell’incompatibilità con la Costituzione, nello specifico l’articolo 3, ed anche con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone delle disabilità, che è stata ratificata nel 2009 in Italia, quindi è appena un anno dopo l’approvazione della legge 18.


L’articolo 19 della convenzione, che ha come rubrica “Vita indipendente e inclusione nella società” pone come impegno, per tutte le parti contraenti, di  “Assicurare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità del diritto a vivere nella società, anche assicurando alle persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali”, quindi la Convenzione delle Nazioni Unite non distingue in nessun caso il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso a servizi che siano residenziali a domicilio, mentre la nostra legge continua a differenziarle per coloro che hanno più di 65 anni.

Proprio sulla base di questo ragionamento è stata evocata la possibilità che nel caso in cui un singolo disabile si rivolgesse al Giudice o per la tutela contro la discriminazione di cui alla legge 67/2006 o anche impugnando eventualmente dei provvedimenti amministrativi, l’amministrazione potrebbe soccombere.

Infine è stato evidenziato come recentemente, nell’ormai celebre Consiglio dei Ministri del Primo Maggio è stato approvato il primo decreto attuativo della Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al governo in materia di disabilità” emanata nella scorsa legislatura grazie al lavoro del ministro Erika Stefani. Un segnale importante che riguarda la riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità per garantire a tutti i cittadini, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, l’accessibilità universale ai servizi forniti dalle Pubbliche amministrazioni e soprattutto garantire ai lavoratori con disabilità la possibilità di svolgere il loro lavoro in autonomia con la piena fruibilità degli spazi fisici e delle tecnologie alle postazioni di lavoro.

La somma di questi elementi quindi, fra la vetustà normativa, la necessità di interventi che garantiscano pari dignità, i rischi di ricorsi e le recenti disposizioni richiedono un lavoro organico sulla legge 14/2008 che tenga conto di molteplici fattori e che coinvolga in primis i portatori di interesse, ovvero le associazioni, con il loro notevole baglio di conoscenza.

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